Art. 668Trattamento del personale con comando annuale

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Al personale con comando di cui all'articolo 652 spetta il trattamento di cui agli articoli 658, 662 e 663. L'indennita' di cui all'articolo 661 e' ridotta alla meta' e non spetta nel caso di rinnovo del comando nella stessa sede. Spettano inoltre le spese per il trasporto personale ed il trasporto degli effetti a norma degli articoli 665, 666 e 667 con esclusione di quanto riguarda i familiari a carico. Resta salva la corresponsione delle aggiunte di famiglia sul trattamento economico metropolitano.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 31 maggio 2017 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art668 · fonte su Normattiva