Art. 5
La Commissione di cui al precedente articolo e' nominata dal Ministro per la difesa ed e' composta come segue: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale delle Armi navali, presidente; un colonnello delle Armi navali o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale delle Armi navali, membro; un capitano di fregata e un tenente colonnello delle Armi navali, membri; un funzionario della carriera amministrativa del l'Amministrazione centrale della Marina militare, di grado non inferiore all'8°, segretario senza voto.
Testo vigente dal 5 gennaio 1952
