Trasferimento a nomina nel Corpo delle armi navali di ufficiali del Corpo dello stato maggiore
Art. 4
Gli ufficiali saranno presi in esame dp una commissione giudicatrice che provvedera' a compilare appositi graduatoria per i rispettivi gradi dopo aver valutato i seguenti titoli:
- a)benemerenze di guerra: ricompense al valor militare, promozioni ed avanzamenti per merito di guerra, campagne di guerra;
- b)qualita' militari e professionali;
- c)titolo di studio. Per detti titoli potra' essere assegnato complessivamente a ciascun candidato un massimo di 100 punti, ripartiti come segue: 25 punti per titoli di cui alla lettera a); 40 punti per titoli di cui alla lettera b); 35 punti per titoli di cui alla lettera c). Saranno dichiarati idonei i concorrenti che riporteranno una votazione non inferiore a 60/100.
Testo vigente dal 5 gennaio 1952
