Gli ufficiali saranno presi in esame dp una commissione giudicatrice che provvedera' a compilare appositi graduatoria per i rispettivi gradi dopo aver valutato i seguenti titoli:

  • a)benemerenze di guerra: ricompense al valor militare, promozioni ed avanzamenti per merito di guerra, campagne di guerra;
  • b)qualita' militari e professionali;
  • c)titolo di studio. Per detti titoli potra' essere assegnato complessivamente a ciascun candidato un massimo di 100 punti, ripartiti come segue: 25 punti per titoli di cui alla lettera a); 40 punti per titoli di cui alla lettera b); 35 punti per titoli di cui alla lettera c). Saranno dichiarati idonei i concorrenti che riporteranno una votazione non inferiore a 60/100.

Testo vigente dal 5 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1511~art4 · fonte del testo