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[1]A decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX si intenderanno risoluti, senza obbligo di disdetta, i contratti di locazione di immobili destinati ad Uffici giudiziari, stipulati fra i Comuni quali locatori e lo Stato quale conduttore.

[2]I locali demaniali adibiti ad uso di Uffici giudiziari continueranno a conservare tale destinazione, ma i Comuni nei quali i detti Uffici hanno sede dovranno corrispondere allo Stato la pigione nella misura attualmente stabilita. Se la pigione all'entrata in vigore della presente legge non fosse Stata ancora determinata, lo Stato la stabilira' con le norme di cui al capoverso successivo, aumentando del relativo importo l'annuo contributo di cui al precedente articolo 2. Resta salva ai Comuni la facolta' di offrire altri locali che siano riconosciuti idonei a termini dell'articolo 5.

[3]Qualora successivamente alla presente legge locali demaniali siano adibiti ad uso di Uffici giudiziari, i Comuni nei quali questi Uffici hanno sede dovranno corrispondere allo Stato la pigione nella misura che verra' determinata dal Ministro per le finanze di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per l'interno, su parere dell'Ufficio tecnico erariale.

[4]In ogni caso la manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni per i locali demaniali destinati ad uso di Uffici giudiziari sono a carico dei Comuni sedi degli Uffici stessi.

Testo in vigore dal 27 maggio 1941 al 1 settembre 2015

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 150/1986

    Questione infondata
    27 giugno 1986

    Lo Stato, dovendo attuare "nei servizi che dipendono" da esso "il più ampio decentramento amministrativo" (art. 5 Cost.), ben può valersi, nell'esercizio delle sue funzioni amministrative (ed analogamente a quanto nella Carta espressamente previsto per l'attività amministrativa delle Regioni), degli uffici dei Comuni (oltre che delle Province e degli altri enti locali), evitando, in tal modo, di creare, anche nelle località più decentrate, propri ed appositi organi tecnici che costituirebbero un doppione di quelli degli enti territoriali. Sicché - a parte il non pertinente richiamo all'art. 110 Cost., che segna piuttosto il confine tra le competenze del Consiglio superiore della magistratura e quelle del Ministro della giustizia - il censurato affidamento ai Comuni dei compiti di provvista e manutenzione dei locali adibiti ad uffici giudiziari non confligge con gli artt. 5 e 128 Cost.; ne' tali articoli risultano violati in conseguenza dell'accollo ai Comuni medesimi delle relative spese, tenuto conto della entità del contributo statale annuo che la stessa legge prevede, e del sostegno dato dallo Stato alla finanza locale. (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 l. 24 aprile 1941, n. 392 e dell'art. 91, lett. D), n. 1, del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, in riferimento agli artt. 5, 110 e 128 Cost., in forza dei quali - rispettivamente - i comuni sono tenuti, con accollo del relativo onere finanziario, alla provvista e manutenzione dei locali ad uso degli uffici giudiziari che in essi hanno sede, ed alle spese per gli uffici di conciliazione).

    Art. 5 cost. · Art. 110 cost. · Art. 128 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-04-24;392~art3 · fonte del testo