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[1]A decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX si intenderanno risoluti, senza obbligo di disdetta, i contratti di locazione di immobili destinati ad Uffici giudiziari, stipulati fra i Comuni quali locatori e lo Stato quale conduttore.
[2]I locali demaniali adibiti ad uso di Uffici giudiziari continueranno a conservare tale destinazione, ma i Comuni nei quali i detti Uffici hanno sede dovranno corrispondere allo Stato la pigione nella misura attualmente stabilita. Se la pigione all'entrata in vigore della presente legge non fosse Stata ancora determinata, lo Stato la stabilira' con le norme di cui al capoverso successivo, aumentando del relativo importo l'annuo contributo di cui al precedente articolo 2. Resta salva ai Comuni la facolta' di offrire altri locali che siano riconosciuti idonei a termini dell'articolo 5.
[3]Qualora successivamente alla presente legge locali demaniali siano adibiti ad uso di Uffici giudiziari, i Comuni nei quali questi Uffici hanno sede dovranno corrispondere allo Stato la pigione nella misura che verra' determinata dal Ministro per le finanze di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per l'interno, su parere dell'Ufficio tecnico erariale.
[4]In ogni caso la manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni per i locali demaniali destinati ad uso di Uffici giudiziari sono a carico dei Comuni sedi degli Uffici stessi.
Testo in vigore dal 27 maggio 1941 al 1 settembre 2015
