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[1]L'Amministrazione dello Stato puo' sempre disporre, con decreto dei Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, che la pigione dei locali demaniali adibiti ad uso degli Uffici giudiziari sia trattenuta all'atto del pagamento del contributo di cui all'articolo 2, e la pigione dei locali di proprieta' privata adibiti allo stesso uso sia pagata direttamente dall'Erario al proprietario e trattenuta sul contributo medesimo.

[2]Contro il provvedimento di cui al comma precedente non e' ammesso reclamo ne' in via amministrativa ne' in via giudiziaria.

Testo in vigore dal 27 maggio 1941 al 1 settembre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-04-24;392~art4 · fonte del testo