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Agli atti, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, per il trasferimento alla Cassa dei beni di cui al precedente art. 1 si applicano le agevolazioni tributarie previste dall'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, convertito nella legge 22 marzo 1950, n. 144.
Testo in vigore dal 29 marzo 1956 al 22 dicembre 2008
