Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 marzo 1956 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Agli atti, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, per il trasferimento alla Cassa dei beni di cui al precedente art. 1 si applicano le agevolazioni tributarie previste dall'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, convertito nella legge 22 marzo 1950, n. 144.

Testo in vigore dal 29 marzo 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-02-20;144~art3 · fonte del testo