Art. 1 — Competenze regionali
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Le funzioni amministrative esercitate dallo Stato ai sensi della legge 23 giugno 1970, n. 503, e della legge 11 marzo 1974, n. 101, sugli istituti zooprofilattici sperimentali elencati nella tabella annessa alla presente legge sono trasferite alle regioni che emanano norme legislative e regolamentari per la loro strutturazione e la loro gestione. Il trasferimento delle funzioni di cui sopra alle regioni a statuto speciale ha luogo con le procedure previste dalle norme di attuazione e contenute nei rispettivi statuti. La legge regionale fissa le attribuzioni, la composizione, la nomina, la durata della carica, le incompatibilita', i casi di sostituzione e di scioglimento dei consigli di amministrazione. Essa fissa altresi' le attribuzioni e la durata in carica del presidente, della giunta esecutiva, in particolare specificandone la composizione, del collegio sindacale e del comitato tecnico-scientifico. Con la stessa legge le regioni stabiliscono pure le modalita' per la gestione comune degli istituti interregionali.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1976 al 18 agosto 1993
