I trattamenti di rendita di cui al precedente articolo sono equiparati, per gli effetti previsti dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, alla pensione base dell'assicurazione generale obbligatoria risultante dalla liquidazione ai sensi degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Testo vigente dal 22 giugno 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-25;304~art3 · fonte del testo