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La somma di lire 2 miliardi di cui all'articolo 7 sara' corrisposta all'Istituto in ragione di 500 milioni sullo esercizio finanziario 1962-63 e di 1.500 milioni sull'esercizio finanziario 1963-64. All'onere di 500 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvedera' per lire 100 milioni, con una corrispondente aliquota del gettito derivante dalle variazioni della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 209; e, per 400 milioni, con i proventi netti finora non utilizzati derivati dalla gestione di grano estero che affluiranno, fino all'importo di lire 400 milioni, ad apposito conto corrente di tesoreria dal quale saranno prelevati per essere versati allo stato di previsione della entrata, a parziale copertura degli oneri recati dalla presente legge. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. All'onere di 1.500 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1963-64 si provvedera' con l'iscrivere tale somma nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-15;133~art10 · fonte del testo