Art. 8
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. 274 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'ordinamento del personale dell'Istituto sara' stabilito dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dalla data di costituzione del Consiglio stesso. Il personale del Comitato U.N.R.R.A. Casas, in servizio al 16 gennaio 1963, viene trasferito alle dipendenze dell'Istituto e ad esso saranno attribuiti l'anzianita', il trattamento economico e]a qualifica corrispondenti a quelli posseduti presso il Comitato U. N.R.R.A. Casas. L'Istituto dovra' provvedere, per il personale trasferito, alla ricongiunzione dei servizi resi presso il Comitato U.N.R.R.A.-Casas con quelli resi presso l'Istituto anche ai fini dell'assicurazione obbligatoria di invalidita' e vecchiaia e superstiti. La ricongiunzione di tali servizi e' effettuata anche ai fini delle indennita' di anzianita' da corrispondersi al personale trasferito allo Istituto all'atto della definitiva cessazione del rapporto di impiego. Tale indennita' e' per intero a carico dello Istituto con diritto, per questo ultimo, al rimborso da parte dell'E. N.P.A.S. dell'indennita' di buonuscita eventualmente maturata dagli interessati a carico di detto ente. Al personale di cui all'articolo 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1340, che non intenda essere trasferito nell'organico dell'Istituto, secondo quanto stabilito dal secondo e terzo comma del presente articolo, e' data facolta' di inoltrare domanda entro 180 giorni dalla avvenuta approvazione dell'ordinamento del personale da parte del Consiglio di amministrazione, per ottenere il trasferimento nei ruoli di altra Amministrazione dello Stato secondo le norme stabilite dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. L'Istituto d'intesa con le Amministrazioni di appartenenza, puo' avvalersi di personale statale in posizione di comando e parimenti il personale dell'Istituto puo' essere comandato presso Amministrazioni statali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-15;133~art8 · fonte del testo