Art. 7
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. 127 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: E' assegnato all'istituto un fondo di dotazione di lire 2 miliardi. Con leggi di bilancio o con leggi speciali potranno essere concessi contributi all'I.S.E.S da parte delle Amministrazioni pubbliche o degli Enti pubblici che si avvalgano della sua attivita'. L'Istituto e' a autorizzato inoltre ad utilizzare il fondo di rotazione di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1958, n. 83 per provvedere ai fini della predetta legge. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'istituto potra' avvalersi, senza pregiudizio dei fini di cui alla citata legge 11 febbraio 1938, n. 83, del fondo di rotazione stesso per provvedere agli altri scopi all'articolo 3 della presente legge. La restituzione di detto fondo di rotazione avra' inizio a partire dall'esercizio finanziario 1978-79.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-15;133~art7 · fonte del testo