Art. 6
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. 78 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, le unita' immobiliari passate in amministrazione dall'U.N.R.R.A.-Casas all'I.S.E.S., non richieste a riscatto dagli assegnatari a norma del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, saranno trasferite in a amministrazione agli I.A.C.P. competenti per territorio. so di proprieta' dello Stato o di Enti pubblici, e agli Enti locali, se di proprieta' dei medesimi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-15;133~art6 · fonte del testo