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Nella prima applicazione della legge l'Istituto si avvarra' del personale dell'A.A.I. comunque in servizio alla data del 26 settembre 1962 presso l'U.N.R.R.A.Casas, in posizione di comando, fino a non oltre 180 giorni dall'avvenuta approvazione dell'ordinamento del personale da parte del Consiglio di amministrazione. Allo scadere di tale periodo di comando e' data facolta' al personale di cui sopra di essere trasferito alle dipendenze dell'Istituto con le stesse norme e alle stesse condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8.

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;133~art9 · fonte del testo