Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, prima di provvedere alla nomina del Consiglio nazionale, ai sensi dell'art. 7, deve accertare in sede amministrativa, che le elezioni dei presidenti dei Consigli provinciali sono state svolte col rispetto delle norme statutarie che le disciplinano. Fino a che la costituzione del Consiglio nazionale non, sara' avvenuta, l'Associazione sara' amministrata in via straordinaria dal presidente, che assumera' anche i poteri del Comitato centrale e del Consiglio nazionale.

Testo vigente dal 17 aprile 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-21;335~art11 · fonte del testo