Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro
Art. 12
Gli organi dell'Associazione, nazionali e provinciali, scaduto il termine del mandato, rimangono in carica fino a che, a norma della presente legge e dello statuto, non sia stato provveduto alla nomina dei nuovi organi.
Testo vigente dal 17 aprile 1958
