Nelle localita' non capoluogo di provincia nelle quali esiste un numero rilevante di assistibili, puo' essere costituita una delegazione con compiti rappresentativi. I membri delle delegazioni, tutti appartenenti alla categoria dei mutilati ed invalidi del lavoro, aventi i requisiti previsti dall'art. 9, sono eletti dagli assistiti aventi gli stessi requisiti residenti nella circoscrizione.

Testo vigente dal 17 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;335~art13 · fonte del testo