Art. 13
Nelle localita' non capoluogo di provincia nelle quali esiste un numero rilevante di assistibili, puo' essere costituita una delegazione con compiti rappresentativi. I membri delle delegazioni, tutti appartenenti alla categoria dei mutilati ed invalidi del lavoro, aventi i requisiti previsti dall'art. 9, sono eletti dagli assistiti aventi gli stessi requisiti residenti nella circoscrizione.
Testo vigente dal 17 aprile 1958
