Art. 14
Il presidente dell'Associazione, il Comitato centrale, il Consiglio nazionale, il Collegio dei sindaci, i Consigli provinciali e le delegazioni sezionali svolgono le funzioni loro demandate dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
Testo vigente dal 17 aprile 1958
