I Consigli provinciali sono composti da undici membri compreso il presidente: sette membri eletti fra i mutilati e gli invalidi del lavoro che abbiano subito una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore al 30 per cento, calcolata secondo i criteri contenuti nelle leggi relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dagli assistiti aventi uguali requisiti, residenti nella Provincia; un rappresentante del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, designato dal provveditore agli studi; un funzionario dell'ispettorato provinciale del lavoro, designato dal capo ufficio; un funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro; il direttore provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.). Il presidente del Consiglio provinciale viene eletto, dagli undici componenti il Consiglio stesso, tra i sette membri elettivi. Per la validita' della votazione dei sette membri elettivi occorre la partecipazione al voto di almeno due terzi degli iscritti. Fra detti sette membri almeno due posti devono essere riservati alla minoranza. I componenti dei Consigli provinciali durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Testo vigente dal 17 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;335~art9 · fonte del testo