Art. 8
Il Collegio dei sindaci e' composto da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, che lo presiede, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, e da due membri designati dal Consiglio nazionale. Il Collegio dei sindaci e' nominato per la durata di un triennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed esercita le funzioni di controllo stabilite dall'art. 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili. I sindaci partecipano alle sedute del Comitato centrale e del Consiglio nazionale, alle quali debbono essere convocati, con voto consultivo.
Testo vigente dal 17 aprile 1958
