Non si applicano all'assegno integratore di cui al secondo comma del precedente art. 2 e all'aumento dell'assegno perequativo e dell'indennita' di funzione derivante dalla applicazione delle tabelle di cui all'art. 1 della presente legge, le disposizioni previste per l'indennita' di funzione e l'assegno perequativo dell'art. 10, commi terzo, quarto, quinto, nono e decimo, della legge 11 aprile 1950, n. 130.

Testo vigente dal 16 marzo 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-03-02;19~art3 · fonte del testo