A decorrere dal 1 luglio 1956, la retribuzione mensile lorda del personale di cui al precedente articolo 2 e' aumentata, rispetto a quella goduta al 30 giugno 1956; dell'importo dell'assegno perequativo fruito ai sensi della legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni, alla predetta data del 30 giugno 1956. La retribuzione mensile lorda risultante dall'applicazione del precedente comma e' arrotondata a lire 500 per eccesso. Dalla stessa data del 1 luglio 1956, l'assegno perequativo di cui sopra e' soppresso.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-13;1410~art8 · fonte del testo