A decorrere dal 1 luglio 1956, la retribuzione mensile lorda del personale di cui al precedente articolo 2 e' aumentata, rispetto a quella goduta al 30 giugno 1956; dell'importo dell'assegno perequativo fruito ai sensi della legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni, alla predetta data del 30 giugno 1956. La retribuzione mensile lorda risultante dall'applicazione del precedente comma e' arrotondata a lire 500 per eccesso. Dalla stessa data del 1 luglio 1956, l'assegno perequativo di cui sopra e' soppresso.
Testo vigente dal 29 dicembre 1956
