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La corresponsione delle rate di ammortamento per i mutui agevolati concessi ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, puo' essere effettuata anche da soggetti diversi dalle imprese editrici concessionarie, eventualmente attraverso la modifica dei piani di ammortamento gia' presentati dalle banche concessionarie, purche' l'estinzione dei debiti oggetto della domanda risulti gia' avvenuta alla data della stessa e comunque prima dell'intervento del soggetto diverso. In tale evenienza, ferma restando la trasferibilita' della garanzia primaria dello Stato gia' concessa ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 maggio 1989, n. 177, e dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 agosto 1991, n. 278, viene parimenti modificata in conformita' la corresponsione delle rate di contributo in conto interessi a carico dello Stato. La garanzia concessa a carico dello Stato applicata per capitale, interessi anche di mora ed indennizzi contrattuali, e' escutibile a seguito di accertata e ripetuta inadempienza da parte del concessionario ovvero a seguito di inizio di procedure concorsuali. Gli interessi di mora, se dovuti, sono calcolati in misura non superiore al tasso di riferimento cui e' commisurato il tasso di interesse del finanziamento fino alla data della richiesta di perfezionamento della documentazione necessaria alla liquidazione e al tasso di interesse legale per il periodo successivo.
Testo in vigore dal 13 luglio 1998 al 1 dicembre 2007
