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[1]Per ottenere le indennita' gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro un documento della autorita' militare o del podesta' attestante il richiamo e a presentare, ogni tre mesi, un certificato della stessa autorita' militare oppure del podesta' comprovante la loro permanenza in servizio militare e il grado rivestito.
[2]Il datore di lavoro e' tenuto a pagare, per conto della cassa, le indennita', per un periodo di 90 giorni dalla data dell'ultimo certificato, alla scadenza del normale periodo di corresponsione delle retribuzioni.
Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984
