[1]Al versamento dei contributi, da farsi a norma del penultimo comma dell'articolo 1, per l'assicurazione obbligatoria invalidita' e vecchiaia e altre forme di previdenza sostitutive o integrative di essa e alla corresponsione degli assegni familiari, a norma dello stesso comma, come al pagamento dei contributi relativi, si provvede in conformita' delle disposizioni vigenti.

[2]I contributi a carico del lavoratore sono trattenuti sullo ammontare delle indennita' di richiamo ad esse spettanti.

[3]I contributi a carico del datore di lavoro sono da questi addebitati alla Cassa e conteggiati a norma dell'art. 12.

[4]Qualora l'impiegato non abbia diritto ad alcuna indennita' per essere il trattamento economico militare da esso goduto superiore alla retribuzione inerente all'impiego, e non provvede a rimettere la quota dei contributi a suo carico al datore di lavoro, questi limita il versamento dei contributi alla quota da esso dovuta.

[5]Di conseguenza la misura delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidita' e vecchiaia viene calcolata in rapporto ai contributi effettivamente versati e quella delle altre forme di previdenza suddette e proporzionatamente ridotta. 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

9

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.

Testo vigente dal 10 maggio 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 maggio 1984

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653~art9 · fonte del testo