[1]Agli impiegati privati richiamati alle armi per qualunque esigenza nelle Forze armate, che risultino all'atto del richiamo alle dipendenze dei datori di lavoro di cui all'art. 4 della presente legge, e' dovuta:

  • a)per i primi due mesi una indennita' mensile pari alla retribuzione;
  • b)successivamente a tale periodo e sino alla fine del richiamo, nel caso che il trattamento economico militare sia inferiore alla retribuzione inerente all'impiego, una indennita' mensile pari alla differenza tra i due trattamenti.

[2]L'indennita' di cui alla lettera a) non puo' essere concessa, nel periodo di un anno, che per l'ammontare di due mensilita' della retribuzione anche se nel periodo stesso l'impiegato sia assoggettato a piu' richiami eccedenti i due mesi.

[3]In favore degli impiegati suindicati sara' continuato, sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' o vecchiaia e per altre forme di previdenza obbligatoria, sostitutive o integrative di essa, nella misura dovuta sull'ultima retribuzione mensile percepita al momento del richiamo e saranno loro pure corrisposti, sino alla fine del richiamo, gli assegni familiari nella misura spettante al momento di esso, salve le variazioni conseguenti a modifiche nel loro stato di famiglia.

[4]Gli impiegati suindicati hanno diritto alla conservazione del posto. Il tempo passato in servizio militare deve essere computato agli effetti dell'anzianita'. 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui si riferisce ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.

Testo vigente dal 10 maggio 1984

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 4644/2026

    2 marzo 2026

    FORZE ARMATE - IN GENERE (MINISTERO DELLA DIFESA) Corpo militare ausiliario della Croce Rossa Italiana - Richiamo in servizio ex art. 16668 del d.lgs. n. 66 del 2010 - Indennità ex art. 1 della l. n. 653 del 1940 - Spettanza - Esclusione - Fondamento. 285 <!-- pag. 286 --> Al personale del Corpo militare ausiliario della Croce Rossa Italiana, richiamato in servizio ex art. 16668 del d.lgs. n. 66 del 2010, non spetta l'indennità di cui art. 1 della l. n. 653 del 1940, la quale presuppone la restaurazione di un rapporto con le Forze armate, esclusa per gli appartenenti al suddetto Corpo militare, a seguito della smilitarizzazione compiuta dal d.lgs. n. 178 del 2012.

    Art. 1 · Art. 986 c.o.m. · Art. 1668 c.o.m.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 136/1984

    Ha colpito questo articolo
    4 maggio 1984

    La persistente distinzione fra operai e impiegati consente al legislatore di diversificare il trattamento loro spettante purché questo sia congruo alle posizioni rispettive, fondandosi, in particolare sulla diversa qualità del lavoro prestato, con la conseguenza che il pricipio di eguaglianza risulta vulnerato ogni qualvolta, ai fini della diversificazione, non venga in diretto rilievo l'ordinamento attuale delle qualificazioni professionali, ma si tratti di situazioni e di bisogni comuni indistintamente a tutti i lavoratori. (Nella specie, la Corte, alla stregua di tale principio, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge n. 653 del 1940 - ed in via conseguenziale gli artt. 2 e segg. della stessa legge n. 653 del 1940 -, nella parte relativa al diverso trattamento di impiegati ed operai in caso di richiamo alle armi, precisando che, mentre il legislatore è libero di stabilire se nei riguardi dei lavoratori richiamati debba ancora sussistere l'apposito regime previdenziale introdotto dalla citata legge n. 653 del 1940, mediante l'istituzione della <<Cassa per il trattamento di richiamo alle armi>>, una volta deciso il ricorso a questo tipo di provvidenze non si giustifica che beneficiano i soli impiegati, con esclusione degli operai, poiché il divario riscontrabile fra le due categorie non costituisce una causa che legittimi tale discriminazione la quale non attiene al rapporto di lavoro in sé considerato, tenuto anche conto del fatto che, in subiecta materia, il principio di eguaglianza va applicato alla stregua anche dell'art. 52, secondo comma, Cost., per cui l'adempimento del servizio militare non può mai pregiudicare, quale che sia la specie dei lavoratori interessati, la posizione di lavoro del cittadino. - V. S. nn. 160/1971; 177/1975; 18/1974; 117/1976.

    Art. 1 Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 2 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 457/1990

    Questione infondata
    16 ottobre 1990

    Le disposizioni dell'art. 4 della legge 3 maggio 1955, n. 370 (sull'applicabilità ai dipendenti da un privato datore di lavoro richiamati alle armi, dell'art. 2111, secondo comma, in relazione all'art. 2110, primo e terzo comma, cod. civ.) e dell'art. 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653 (sui criteri per la determinazione della quota di retribuzione spettante ai medesimi) costituiscono attuazione del precetto dell'art. 52 della Costituzione, in virtù del quale l'adempimento dell'obbligo del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino (v. massima precedente). In adeguamento a tale precetto costituzionale, perciò, logicamente, deve essere conservata la retribuzione non solo nel periodo di svolgimento del servizio militare, ma anche per i giorni delle visite mediche dirette ad accertare l'idoneità del prestatore di lavoro richiamato alle armi all'adempimento del servizio militare. Dette visite mediche infatti costituiscono anche esse un'attività imposta prodromica al servizio militare e le assenze del lavoratore dall'impiego sono da ritenersi direttamente collegate al richiamo alle armi, costituendone una conseguenza. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, lett. a), legge 10 giugno 1940 n. 653, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., in base all'assunto che il trattamento indennitario previsto in caso di richiamo alle armi non si estenderebbe alla suddetta ipotesi).

    Art. 3 cost. · Art. 1 Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 10 maggio 1984

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui si riferisce ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.

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urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653~art1 · fonte del testo