[1]Se il lavoratore richiamato prestava, all'atto del richiamo, la propria attivita' presso piu' datori di lavoro, agli adempimenti di cui agli articoli da 10 a 12, nonche' al versamento dei contributi per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia e altre forme obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative di essa e di quelli per gli assegni familiari, provvede, tenuto conto delle retribuzioni complessive percepite dall'impiegato, il datore di lavoro presso cui veniva prestata l'attivita' principale.
[2]Il lavoratore e' obbligato, per ottenere l'indennita', a presentare ad esso apposita dichiarazione degli altri datori di lavoro presso i quali esercitava attivita' complementari. 9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
9La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Testo vigente dal 10 maggio 1984
