Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984. Leggi il testo vigente →

Entro i primi dieci giorni di ciascun mese il datore di lavoro deve comunicare, alla sede provinciale competente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, o anche alla sede centrale, dietro autorizzazione dell'Istituto stesso, l'ammontare dei contributi dovuti, nonche' qualora abbia impiegati richiamati alle armi, l'ammontare delle eventuali indennita' corrisposte, dei contributi per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia e per le forme obbligatorie di previdenza, sostitutive o integrative di essa, e dei contributi per gli assegni familiari. La denuncia dovra' essere fatta in conformita' delle norme stabilite dall'Istituto predetto, sentito il Comitato di cui all'art. 23.

Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653~art11 · fonte del testo