[1]Se l'ammontare dei contributi dovuti alla Cassa risulti superiore all'ammontare delle indennita' corrisposte ai sensi nell'art. 1, dei contributi di parte padronale dovuti ai sensi dell'art. 9 per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia e altre forme obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative di essa e di quelli per gli assegni familiari, il datore di lavoro provvedera', entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, a versare l'eccedenza mediante accreditamento in apposito conto corrente postale alla sede provinciale competente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, o alla sede centrale dietro autorizzazione dell'Istituto stesso.

[2]Il bollettino di versamento nel conto corrente postale costituisce la prova liberatoria dell'obbligo del datore di lavoro.

[3]Se invece l'ammontare delle indennita' per richiamo, dei contributi di parte padronale per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia e altre forme di previdenza sociale sostitutive o integrative di essa e di quelli per gli assegni familiari, risulti superiore all'ammontare dei contributi dovuti alla Cassa, l'Istituto predetto provvedera' a rimborsare l'eccedenza al datore di lavoro. 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

9

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.

Testo vigente dal 10 maggio 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 maggio 1984

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653~art12 · fonte del testo