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Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, sentito il Comitato di cui all'articolo 23, possono essere autorizzati nei confronti di determinate categorie professionali sistemi diversi per la riscossione dei contributi e il pagamento delle indennita' in deroga alle norme di cui agli articoli precedenti.
Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984
