[1]Il trattamento previsto dalla presente legge sostituisce, fino alla concorrenza dell'ammontare relativo, quello stabilito dal R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, e dai contratti collettivi di lavoro.

[2]Sono abrogati il R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, sul trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale, e il R. decreto 14 agosto 1936-XIV, n. 1691, contenente norme integrative per l'attuazione del Regio decreto-legge predetto.

[3]Sono abrogate altresi' le disposizioni relative alla disciplina degli assegni familiari, per il caso di richiamo alle armi, contrarie alla presente legge.

[4]Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri interessati, sara' provveduto al coordinamento delle disposizioni della presente legge con quelle in vigore, in confronto di determinate categorie dei datori di lavoro di cui all'art. 4, per il caso di richiamo alle armi degli impiegati dipendenti, e puo' essere altresi' disposto, in relazione a particolari esigenze, l'esclusione di categorie determinate degli stessi datori di lavoro dall'applicazione della presente legge. 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.

Testo vigente dal 10 maggio 1984

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 maggio 1984

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653~art35 · fonte del testo