[1]La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata al Ministero delle corporazioni che la esercita per mezzo dell'Ispettorato corporativo.
[2]La Cassa contribuisce alle spese per il funzionamento dell'Ispettorato corporativo, con le modalita' di cui all'articolo 16 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, nella misura che sara' stabilita preventivamente per ciascun esercizio con decreto del Ministro per le corporazioni. 9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
9La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Testo vigente dal 10 maggio 1984
