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Ai datori di lavoro la Cassa potra' fare, con le garanzie da fissarsi dal Comitato di cui all'art. 23, anticipazioni in relazione alla eccedenza media dell'importo delle indennita' da erogarsi sui contributi da versare e al periodo di tempo occorrente per le operazioni di rimborso.

Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984

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urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653~art15 · fonte del testo