[1]Contro i morosi al pagamento del contributo o alla restituzione totale o parziale delle somme anticipate a norma dell'art. 15, la Cassa puo' emettere ingiunzione di pagamento, comprensiva della quota dovuta, degli interessi di mora e delle eventuali spese. L'ingiunzione sara' resa esecutiva dal pretore del capoluogo della provincia ove e' la sede della azienda del datore di lavoro, con l'osservanza, per il procedimento, delle norme stabilite dal R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, che approva il testo unico delle disposizioni di legge relative alle riscossioni delle entrate patrimoniali dello Stato.
[2]L'ingiunzione resa esecutiva dal pretore, costituisce anche titolo valido per l'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili del moroso. 9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
9La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Testo vigente dal 10 maggio 1984
