[1]I contributi dovuti alla Cassa e le indennita' previsti dalla presente legge, si prescrivono entro due anni con decorrenza, per i contributi, dal giorno in cui i contributi stessi dovevano essere versati, e per le indennita' dalla fine del richiamo.
[2]La prescrizione delle indennita' e' interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, o in seguito a disposizione dell'Ispettorato corporativo. 9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
9La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Testo vigente dal 10 maggio 1984
