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[1]Contro i morosi al pagamento del contributo o alla restituzione totale o parziale delle somme anticipate a norma dell'art. 15, la Cassa puo' emettere ingiunzione di pagamento, comprensiva della quota dovuta, degli interessi di mora e delle eventuali spese. L'ingiunzione sara' resa esecutiva dal pretore del capoluogo della provincia ove e' la sede della azienda del datore di lavoro, con l'osservanza, per il procedimento, delle norme stabilite dal R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, che approva il testo unico delle disposizioni di legge relative alle riscossioni delle entrate patrimoniali dello Stato.

[2]L'ingiunzione resa esecutiva dal pretore, costituisce anche titolo valido per l'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili del moroso.

Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984

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urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653~art19 · fonte del testo