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[1]Spetta al Comitato per il trattamento di richiamo agli impiegati privati:
[2]1° dare parere sulle questioni che possono sorgere nella applicazione delle norme della presente legge;
[3]2° esaminare i risultati annuali di gestione;
[4]3° approvare le tabelle di cui all'art. 6;
[5]4° decidere sui ricorsi riguardanti i contributi e il trattamento previsti dalla presente legge;
[6]5° esercitare le altre attribuzioni stabilite dalla presente legge.
[7]Il Comitato puo' istituire nel proprio seno sottocomitati di settore per lo studio delle questioni concernenti le gestioni della Cassa e l'applicazione delle disposizioni della presente legge e delegare ad essi la decisione dei ricorsi e di quelle altre questioni che riterra' opportuno.
Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984
