[1]La retribuzione inerente all'impiego ai fini della determinazione dei contributi e delle indennita' previsti dall'art. 1 e' costituita, oltre che dallo stipendio, da tutte le indennita' continuative di ammontare determinato, dalle provvigioni, dai premi di produzione e dalle partecipazioni agli utili, ed in genere da tutti gli elementi considerati costitutivi della retribuzione dai contratti collettivi di lavoro; se il dipendente e' rimunerato in tutto o in parte a provvigione, con premi di produzione o partecipazione, l'indennita' stessa e' calcolata in base ai criteri fissati nell'ultimo capoverso dell'art. 10 del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825.

[2]Il trattamento economico militare comprende lo stipendio o la paga, il supplemento di servizio attivo o la sovrapaga, l'aggiunta di famiglia o l'indennita' di caroviveri, escluso ogni altro assegno o indennita'.

[3]Per la determinazione del trattamento militare sara' approvata dal Comitato, di cui all'art. 23, apposita tabella, da compilarsi avendo riguardo alle misure degli stipendi, paghe, supplementi di servizio attivo, sovrapaghe, aggiunta di famiglia o indennita' di caroviveri, vigenti per gli ufficiali e sottufficiali e per gli appartenenti alle Forze armate il cui trattamento sia superiore a quello dovuto ai soldati e graduati del Regio esercito. 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

9

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.

Testo vigente dal 10 maggio 1984

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Che cosa è cambiato dal 10 maggio 1984

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653~art6 · fonte del testo