[1]La Cassa tiene distinte gestioni per le categorie professionali dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, delle aziende del credito e dell'assicurazione, dei professionisti e degli artisti.

[2]Le compagnie dei lavoratori dei porti e le altre compagnie e carovane di lavoratori sono aggregate alle varie gestioni in corrispondenza al settore confederale in cui sono inquadrati i lavoratori che ne fanno parte.

[3]Gli enti cooperativi sono aggregati alle varie gestioni in base alle norme vigenti sull'adesione delle rispettive Federazioni alle confederazioni dei datori di lavoro ai fini della astensione agli enti stessi dei contratti collettivi di lavoro.

[4]L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale potra' delegare, in tutto o in parte, i servizi relativi alle gestioni per le diverse categorie professionali ad altri istituti o enti aventi scopi previdenziali o assistenziali della categoria rispettiva. 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.

Testo vigente dal 10 maggio 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 maggio 1984

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653~art26 · fonte del testo