Le funzioni di cui all'art. 184 del Codice di commercio ed alla legge 3 aprile 1937, n. 517, sono esercitate per le gestioni della Cassa da un Collegio di sindaci, presieduto dal presidente dei sindaci dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, e composto di altri quattro membri nominati con decreto del Ministro per le corporazioni su designazione delle Amministrazioni e degli Enti interessati, in rappresentanza, uno del Ministero delle corporazioni, uno del Ministero delle finanze, uno delle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e delle assicurazioni, dei professionisti ed artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione; ed uno delle Confederazioni fasciste dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e della assicurazione. 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.

Testo vigente dal 10 maggio 1984

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 maggio 1984

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653~art27 · fonte del testo