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[1]Nelle contravvenzioni alla presente legge il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, puo' presentare domanda di oblazione alla Cassa la quale, previo parere del Comitato di cui all'art. 23, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stabilita.

[2]Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, la Cassa, previo parere del Comitato predetto, puo', se l'ammontare dei contributi non superi le lire 100, determinare la somma anzidetta in misura inferiore a lire 100, ma non mai inferiore a lire 20.

Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653~art33 · fonte del testo