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[1]Nelle contravvenzioni alla presente legge il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, puo' presentare domanda di oblazione alla Cassa la quale, previo parere del Comitato di cui all'art. 23, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stabilita.
[2]Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, la Cassa, previo parere del Comitato predetto, puo', se l'ammontare dei contributi non superi le lire 100, determinare la somma anzidetta in misura inferiore a lire 100, ma non mai inferiore a lire 20. 9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
9La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Testo in vigore dal 10 maggio 1984 al 15 gennaio 2000
