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[1]La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata al Ministero delle corporazioni che la esercita per mezzo dell'Ispettorato corporativo.

[2]La Cassa contribuisce alle spese per il funzionamento dell'Ispettorato corporativo, con le modalita' di cui all'articolo 16 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, nella misura che sara' stabilita preventivamente per ciascun esercizio con decreto del Ministro per le corporazioni.

Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984

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urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653~art34 · fonte del testo