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I capitani di vascello iscritti nel ruolo del servizio permanente effettivo che lasciano il servizio con tale grado e che abbiano tenuto durante la guerra 1915-18, per un periodo ininterrotto di almeno sei mesi e lodevolmente, il comando di incrociatori, di esploratori flottiglie, o squadriglie di siluranti sommergibili o M.A.S. od il comando di cacciatorpediniere, attivamente operanti in mare aperto, e gli ammiragli designati d'armata collocati in ausiliaria in applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, possono essere trattenuti in tale posizione due anni in piu' dei limiti fissati per i pari grado che non siano nelle stesse condizioni.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1930 al 30 luglio 1935

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-12-18;1684~art4 · fonte del testo