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I capitani di vascello iscritti nel ruolo del servizio permanente effettivo che lasciano il servizio con tale grado e che abbiano tenuto durante la guerra 1915-18, per un periodo ((...)) di almeno sei mesi e lodevolmente, il comando di incrociatori, di esploratori flottiglie, o squadriglie di siluranti sommergibili o M.A.S. od il comando di cacciatorpediniere, attivamente operanti in mare aperto, e gli ammiragli designati d'armata collocati in ausiliaria in applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, possono essere trattenuti in tale posizione due anni in piu' dei limiti fissati per i pari grado che non siano nelle stesse condizioni.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 giugno 1935, n. 1214
1La L. 13 giugno 1935, n. 1214 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'entrata in vigore della legge 18 dicembre 1930, n. 1684.
Testo in vigore dal 30 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
