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[1]Agli ufficiali collocati in ausiliaria in applicazione della presente legge e provenienti direttamente dal servizio permanente effettivo spetta, oltre agli assegni normali di pensione, un'indennita' annua: per i capitani di vascello e gradi corrispondenti di...

[2]L. 9.000 per i capitani di vascello che hanno per un periodo ininterrotto di almeno sei mesi e lodevolmente avuto i comandi di cui all'articolo 4 » 12.000 per i contrammiragli e gradi corrispondenti

[3]» 12.000 per gli ammiragli di divisione e gradi corrispondenti...

[4]» 14.000 per gli ammiragli di squadra e gradi corrispondenti...

[5]» 16.000 per gli ammiragli di armata e designati di armata...

[6]» 18.000

[7]Durante il tempo in cui gli ufficiali dell'ausiliaria sono chiamati a prestare uno dei servizi indicati all'articolo 3 della presente legge perdono la indennita' di cui al presente articolo per percepire gli assegni stabiliti dalle disposizioni vigenti per gli ufficiali richiamati in servizio ed appartenenti a tale posizione.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1930 al 30 luglio 1935

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-12-18;1684~art8 · fonte del testo