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[1]Agli ufficiali collocati in ausiliaria in applicazione della presente legge e provenienti direttamente dal servizio permanente effettivo spetta, oltre agli assegni normali di pensione, un'indennita' annua: per i capitani di vascello e gradi corrispondenti di...

[2]L. 9.000 per i capitani di vascello che hanno per un periodo ((...)) di almeno sei mesi e lodevolmente avuto i comandi di cui all'articolo 4 » 12.000 per i contrammiragli e gradi corrispondenti

[3]» 12.000 per gli ammiragli di divisione e gradi corrispondenti...

[4]» 14.000 per gli ammiragli di squadra e gradi corrispondenti...

[5]» 16.000 per gli ammiragli di armata e designati di armata...

[6]» 18.000

[7]Durante il tempo in cui gli ufficiali dell'ausiliaria sono chiamati a prestare uno dei servizi indicati all'articolo 3 della presente legge perdono la indennita' di cui al presente articolo per percepire gli assegni stabiliti dalle disposizioni vigenti per gli ufficiali richiamati in servizio ed appartenenti a tale posizione.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 giugno 1935, n. 1214

1

La L. 13 giugno 1935, n. 1214 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'entrata in vigore della legge 18 dicembre 1930, n. 1684.

Testo in vigore dal 30 luglio 1935 al 26 luglio 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 luglio 1935

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1930 al 30 luglio 1935. 1 parola tolta.

L. 9.000 per i capitani di vascello che hanno per un periodo tolto: ininterrottoaggiunto: ... di almeno sei mesi e lodevolmente avuto i comandi di cui all'articolo 4 » 12.000 per i contrammiragli e gradi corrispondenti

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 giugno 1935, n. 1214

    La L. 13 giugno 1935, n. 1214 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'entrata in vigore della legge 18 dicembre 1930, n. 1684.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1930-12-18;1684~art8 · fonte del testo