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Le eventuali promozioni nell'ausiliaria non danno diritto ad alcun aumento della indennita' di ausiliaria concessa a mente del disposto della presente legge, dovendosi in ogni caso corrispondere quella relativa al grado col quale l'ufficiale venne collocato nella posizione anzidetta.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;29~art10 · fonte del testo