Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 28 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009. 123 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Agli ufficiali collocati in ausiliaria in applicazione della presente legge e provenienti direttamente dal servizio permanente effettivo spetta, oltre agli assegni normali di pensione, un'indennita' annua:
tolto: per i colonnelli... L. 9.000 per i colonnelli di cui all'art. 4 della presente legge... » 12.000 peri generali di brigata... » 12.000 per i generali di divisione... » 14.000 per i generali di corpo d'armata... » 16.000 per i generali d'armata e designati d'armata... 18.000
tolto: Durante il tempo in cui gli ufficiali dell'ausiliaria sono chiamati a prestare uno dei servizi indicati all'art. 3 della presente legge perdono la indennita' di cui al presente articolo per percepire gli assegni stabiliti dalle disposizioni vigenti per gli ufficiali richiamati temporaneamente in servizio ed appartenenti a tale posizione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-01-08;29~art9 · fonte del testo