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Del trattamento previsto dalla presente legge possono fruire soltanto gli ufficiali dei gradi di colonnello e generale che oltre a rispondere ai requisiti di cui ai precedenti articoli abbiano diritto al computo di almeno due campagne della guerra 1915-1918.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;29~art14 · fonte del testo