Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 28 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009. 108 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: In deroga al disposto dei precedenti articoli 7 e 8 pei generali di brigata o maggiori generali e generali di divisione in soprannumero alla data di entrata in vigore della presente legge e' data facolta' al Ministro per la guerra di trattenere in tale posizione gli ufficiali stessi per un periodo massimo rispettivamente di cinque e di quattro anni sempreche' non vengano a compiere, prima di tali periodi, i prescritti limiti di eta'. Al termine di tali periodi od al raggiungimento del limite di eta', se giudicati secondo l'art. 3 della presente legge idonei agli incarichi dell'ausiliaria, saranno collocati in tale posizione col trattamento previsto dalla presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-01-08;29~art13 · fonte del testo